Codice etico

Il codice etico e di comportamento di Kasomay

Art. 1 – Mission della Associazione

  1. L’associazione Kasomay, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a: i) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; ii) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; iii) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
  2. L’Associazione è Ente con personalità giuridica e svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di presa in carico delle patologie acute e croniche della popolazione pediatrica in Casamance, regione nel sud del Senegal. L’Associazione contribuisce alla presa in carico di supportare l’attività di istruzione scolastica di bambini con disabilità. L’Associazione può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente codice raccoglie e riunisce principi e valori e le regole che devono improntare l’azione dell’Associazione e la condotta di tutti i soggetti dell’Associazione stessa.
  2. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano anche ai collaboratori o consulenti dell’Associazione, con qualsiasi tipologia di contratto e incarico nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’Associazione al fine di assicurare un servizio responsabile.
  3. La forza del presente codice risiede soprattutto nella presa di coscienza del valore di queste regole e nella condivisione da parte dei suoi destinatari dei principi etici costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità.
  4. L’Associazione come impone ai destinatari del codice di tenere un comportamento conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, così chiede, nel rispetto del principio della reciprocità, che i terzi agiscano nei suoi confronti secondo regole ispirate ad un’analoga condotta etica.

 

Art. 3 – Principi generali

  1. L’Associazione sceglie i metodi e gli strumenti con i quali progetta ed attua gli obiettivi stabiliti dal Consiglio direttivo. L’azione amministrativa è condotta nel pieno rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, tenendo adeguatamente in considerazione ogni nuova circostanza, le condizioni mutevoli nonché l’evoluzione di domande e bisogni che si manifestino nel contesto della regione dove l’Associazione opera  e agendo in posizione di indipendenza e imparzialità.
  2. Per integrità si intende la salvaguardia, da parte del Consiglio Direttivo e dei Soci, dell’efficienza, dell’imparzialità e dell’indipendenza della Associazione stessa.
  3. L’Associazione presta una particolare attenzione ad evitare e sanzionare qualsiasi atto che offenda la dignità della persona umana, seguendo – in primo luogo – le prescrizioni dettate dal codice di condotta per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali (codice PSEAH) e per la prevenzione e la lotta contro il mobbing.
  4. L’Associazione vigila affinché qualsiasi diversità non venga fatta oggetto di scherno o discriminazione tra i soci e volontari verso le persone assistite.
  5. L’Associazione pone particolare attenzione alla gestione di ambienti di lavoro nelle missioni adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei volontari compatibilmente con le possibilità di rispetto di tali norme in un contesto di povertà . 

 

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

  1. Per regali e doni debbono intendersi quelli ricevuti occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali. Il modico valore di cui al d.P.R. 62/2013, deve essere valutato in relazione alle diverse realtà economiche ma non può comunque essere accettato dai volontari o dai soci.
  2. I regali sono immediatamente messi a disposizione dell’Associazione che può restituirli o destinarli per iniziative aventi finalità umanitarie. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione dei soci o volontari e in ogni caso devono essere tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. 
  3. Il soci non accettano incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati, da società partecipate e controllate, nonché da enti pubblici economici che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell’Associazione.

 

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

  1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione e fermo restando quanto dispone in materia l’articolo 5 del d.P.R. 62/2013, i soci comunicano a mezzo PEC entro 10 giorni al presidente, la propria adesione, appartenenza o partecipazione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’associazione stessa. Viene fatto salvo il diritto costituzionalmente garantito di adesione a partiti politici e sindacati.
  2. In particolare, i soci non dovrebbero partecipare ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell’adesione, si ispirino a principi o ideologie, in contrasto con quelli oggetto della mission della Associazione Kasomay ODV.
  3. L’Associazione, nei successivi 30 giorni, ne valuta la compatibilità di adesione al fine di adottare tutte quelle misure che si rendessero necessarie finanche l’estromissione dall’associazione stessa. 
  4. Il soci comunicano a mezzo PEC al presidente eventuali variazioni delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro 10 giorni dal verificarsi delle stesse.

 

Art. 6 – Conflitto di interessi

  1. I soci, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013, si astengono cautelativamente dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il personale si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
  2. I soci fanno capo al presidente – a mezzo PEC – entro 10 giorni dall’assegnazione di un incarico, dell’esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, di natura patrimoniale o di altra natura, ed in particolare, di tutti i rapporti, diretti o  indiretti, di  collaborazione  con  soggetti  privati  in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui  ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il presidente decide se l’astensione debba permanere o se non ne ricorrano più i presupposti.
  3. Lo stesso obbligo d’informativa incombe anche nel caso in cui il socio si trovi in una situazione di conflitto di interessi soltanto apparente, ossia, che possa essere percepito dall’esterno come tale (es. omonimia).

 

Art. 7 – Prevenzione della corruzione

  1. Il socio mantiene una condotta pienamente conforme alla normativa in materia di prevenzione della corruzione fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e segnala al presidente situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
  2. Il personale comunica al consiglio direttivo la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva .
  3. Qualora, per ragioni di opportunità, il socio ritenga di non poter effettuare la segnalazione al consiglio direttivo, può segnalare eventuali fatti, atti o comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni all’autorità giudiziaria.
  4. L’Associazione garantisce adeguata protezione per coloro che denuncino fatti corruttivi.

 

Art. 8 – Riservatezza

  1. L’Associazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali e sensibili oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite durante le missioni e provenienti dai collaboratori all’estero ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., al fine di evitare che le stesse possano essere usate per finalità difformi o contrarie alla legge ovvero tali da arrecare danno all’Associazione.
  2. Il soci sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente connessi con l’esercizio della mission dell’Associazione e a prestare la dovuta diligenza e attenzione nell’utilizzo delle informazioni stesse al fine di evitare la loro divulgazione involontaria.
  3. Il socio è tenuto a non divulgare le c.d. “informazioni privilegiate”, ovvero le informazioni di contenuto determinato, non disponibili al pubblico, inerenti attività, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso, sia all’interno che all’esterno dell’Associazione, e tali da poter influenzare sensibilmente i comportamenti se diffuse in modo improprio o in anticipo rispetto alla loro pubblicazione o comunicazione ufficiale, creando così posizioni di vantaggio improprio

 

Art. 9 – Tutela dell’immagine dell’Associazione

  1. Il socio non mette in atto comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell’Associazione o nuocere alla sua immagine. 
  2. Il socio assicura nelle relazioni con i colleghi e i terzi la massima collaborazione nel rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti ed ispira la propria condotta ad appropriati canoni di comportamento compatibili con la tutela dell’immagine dell’Associazione, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito dei servizi.
    I soci in missione all’estero devono ispirare in special modo la loro condotta sia in privato che in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, onore, correttezza e decoro, e dal rispetto delle leggi e degli usi locali. 
  3. Il socio si astiene dal rendere pubblico con qualsiasi mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l’immagine dell’associazione, l’onorabilità degli altri soci, nonché la riservatezza o la dignità delle persone. Nell’utilizzare il proprio profilo personale sui social media commentando o condividendo è sempre opportuno specificare che i messaggi inviati riflettono opinioni personali e non il punto di vista dell’Associazione. Particolare cautela andrà utilizzata da tutti i soci in missione nell’evitare che i prorpi post o commenti non ledano leggi , usi e costumi locali . I propri profili d’utenza non vanno comunque mai utilizzati per dichiarazioni ufficiali per conto dell’Associazione.

 

Art. 10 – Rapporti con il pubblico

  1. Il socio instaura con gli utenti, rapporto basato sulla correttezza e sulla cortesia, che tenga adeguatamente conto anche delle differenze culturali in modo da evitare comportamenti che possano essere interpretati come intolleranti o insofferenti o discriminatori; gli utenti sono adeguatamente informati sulle procedure  da seguire ed ogni loro richiesta merita eguale considerazione e rispetto; il socio le soddisfa in conformità alla legge, nel più breve tempo possibile ed evitando trattamenti di favore o discriminatori. 
  2. Il personale che ha rapporto con il pubblico è tenuto ad indossare in modo leggibile un supporto identificativo messo a disposizione dall’Associazione, anche in considerazione della sicurezza del personale stesso.

 

Art. 11 – Disposizioni particolari per i componenti del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi e adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell’incarico.
  2. Il consiglio direttivo assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i collaboratori e i destinatari dell’azione associativa. Il consiglio direttivo cura, altresì, che le risorse assegnate siano utilizzate per le finalità deliberate, in nessun caso, per esigenze personali.
  3. Il consiglio direttivo cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i soci, assume iniziative finalizzate, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
  4. Il consiglio direttivo assegna l’espletamento degli incarichi sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità dei componenti stessi.
  5. Il consiglio direttivo, ove venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le conseguenti e necessarie iniziative; attiva e segnala tempestivamente; presta, ove richiesta, la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte del personale, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge 30 novembre 2017, n. 179, c.d. whistleblowing).
  6. Il consiglio direttivo, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero relative all’associazione possano diffondersi.

 

Art. 12 – Disposizioni particolari per i responsabili delle missioni all’Estero

  1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 12 e dagli articoli 2, comma 2, e 13 del d.P.R. 62/2013, con riferimento alla specifica realtà del servizio all’estero, i responsabili delle missioni all’estero: 
  • hanno la responsabilità di creare le condizioni per un ambiente di lavoro basato sul mutuo rispetto e sulla motivazione dei soci in missione. Nei limiti delle risorse disponibili i Responsabili favoriscono le condizioni per un’accoglienza organizzata e attenta dei soci e/o volontari, al fine di un suo miglior inserimento nella realtà di volontariato e culturale, con l’obiettivo di garantirne il benessere organizzativo;
  • coordinano le misure di sicurezza;
  • prestano un’attenzione rafforzata al rispetto delle disposizioni di legge e del presente codice in materia di conflitti di interesse e incompatibilità.

 

Art. 13 – Codici di comportamento delle organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 2, della legge 125/2014

  1. Ai sensi della sezione 4.11 delle “Linee guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro approvate dal Comitato Congiunto con delibera n. 173 del 21/12/2017 e modificate con delibera n. 88/2018”, gli istanti devono disporre di un codice etico e di comportamento che sia coerente con il presente codice e che sia pubblicato sul sito istituzionale dell’istante.
  2. L’Associazione dispone la cancellazione dal suddetto elenco, con provvedimento motivato, in caso di gravi e comprovate violazioni del codice etico ai sensi della sezione 10, lett. c) delle suddette Linee guida.

 

Art. 14 – Fonti integrative del bilancio (sponsorizzazioni e liberalità)

  1. Per garantire una migliore qualità dei propri servizi, l’Associazione può valorizzare il ricorso a fonti integrative del bilancio; in particolare: sponsorizzazioni, servizi prestati all’utenza e liberalità.
  2. Sono vietate forme pubblicitarie pregiudizievoli per l’immagine dell’Associazione: di natura politica, sindacale, settaria o religiosa; contraddistinte da messaggi osceni, offensivi, fanatici o razzisti, ovvero il cui contenuto risulti in contrasto con le norme approvate; suscettibili di conflitto d’interesse fra l’attività pubblica dei Soci, volontari ed eventuali collaboratori e/o dipendenti e la loro sfera privata; contrarie a motivi di opportunità generale, tenuto anche conto di usanze e tradizioni del paese di accreditamento.
  3. L’Associazione si assicura che la natura del soggetto erogatore delle liberalità e sponsorizzazioni, così come le attività da esso svolte in via diretta o per il tramite di soggetti controllati, non siano in contrasto con la propria mission dell’associazione o lesive della dignità delle persone e dell’ambiente. Particolare cura sarà posta nell’assicurare che le attività oggetto di sponsorizzazione siano coerenti con le funzioni e la dignità dell’attività svolta in Associazione.

 

Art. 15 – Contributi e patrocini

  1. Contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica sono concessi sulla base di criteri trasparenti e pubblicizzati nelle periodiche newsletter presenti anche all‘interno del sito web.
  2. L’Associazione può concedere il proprio patrocinio o attestare la disponibilità a partecipare a manifestazioni che abbiano carattere culturale, scientifico, umanitario, turistico, economico, sportivo. Al fine di poter ottenere tali riconoscimenti, le iniziative devono essere finalizzate alla raccolta di fondi di beneficienza.

 

Art. 16 – Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del presente codice

Ferme restando le eventuali responsabilità di natura civile, amministrativa, contabile e penale disciplinate dalla legge, la violazione delle disposizioni del presente codice integra fattispecie di responsabilità disciplinare. In linea generale e fatta salva la valutazione delle singole situazioni  concrete, le violazioni delle norme del presente codice corrispondono ad infrazioni ai sensi delle disposizioni disciplinari previste dalla legge.

 

Art. 17 – Pubblicità

  1. Al presente codice viene data pubblicità con la permanente pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
  2. La sottoscrizione dello status di socio comporta la tacita accettazione del presente codice per la sottoscrizione.

 

Art. 18 – Disposizioni finali

  1. Una volta espletate le procedure di cui al primo comma del presente articolo, il testo definitivo del presente codice entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
  2. La validità del presente codice verrà tacitamente prorogata anche per i trienni successivi, salvo l’adozione di modifiche che saranno opportunamente rese pubbliche.

Il Codice Etico è stato approvato all’unanimità in data 04/06/2021, con delibera del CD